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Corte d'Appello di Bologna > Risarcimento del danno
Data: 05/02/2004
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 47/04
Parti: Photo Service s.r.l. / Ede L.
RISARCIMENTO DANNO DA DEMANSIONAMENTO - PROVA DELL'ESISTENZA DEL DANNO - APPREZZAMENTO DI ELEMENTI PRESUNTIVI: SUFFICIENZA.


Rispetto alla tesi secondo cui il lavoratore demansionato sarebbe tenuto a fornire la prova sia dell'esistenza del danno sia della misura dello stesso, i giudici della Corte d'Appello di Bologna hanno ritenuto di aderire al più recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui dalla illegittima attribuzione ad un lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle assegnategli al momento dell'assunzione o successivamente acquisite può derivare non solo la violazione dell'art. 2103 cod. civ. ma anche la violazione di un diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Da ciò deriva il diritto dell'interessato al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al pregiudizio risentito nella vita professionale e di relazione e la cui determinazione può avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all'entità e alla durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto (v. Cass. n. 125553/03 con richiami ad altre decisioni della stessa Corte). Nel caso specifico, l'esistenza del danno risarcibile era desunta in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio, relativi alla particolare natura ed alla non ordinaria entità nonché alla durata del demansionamento subìto (per oltre un anno) e veniva conseguentemente considerata legittima la liquidazione equitativa del danno quantificata dal primo giudice in 50 milioni di vecchie lire